L’Agenzia delle Entrate, in un articolo pubblicatonsulla rivista telematica Fiscooggi.it, interviene su un tema destinato adnanimare le già spesso "focose" riunioni di condominio: la cessione a una societàndi telecomunicazioni, dietro pagamento di un corrispettivo, del godimento delntetto per l’installazione di un ripetitore per telefonini. nIl contratto che si viene così a stabilire tra i proprietari deglinedifici e il gestore di telefonia mobile non sarà propriamente un contratto dinlocazione (che presuppone, dietro il pagamento di una somma, il godimento di unnbene mobile o immobile, assente in questo caso), ma un "obbligazione dinpermettere" che i proprietari dell’immobile si assumono nei confronti dellansocietà di telecomunicazioni, alle quali viene consentito l’accesso ai localinper l’installazione di antenne, ripetitori e stazioni radio, nonché di compiereni lavori di adattamento necessari, oltre alla manutenzione e alla gestionendegli impianti.nnCome spiega l’Agenzia delle Entrate, la somma percepita dai proprietarinè soggetta al pagamento delle imposte e andrà indicata nella dichiarazione deinredditi, nello spazio riservato ai "redditi diversi". Come stabilito infattindal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), sono redditi diversi quellin"derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ondall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".nSe invece la somma viene percepita dal condominio, questo dovràncomunque provvedere a girarla ai singoli condomini pro quota, sulla base dellentabelle millesimali di proprietà, materialmente o sotto forma di "sconto" sulnpagamento del condominio. Spetterà poi ai condomini indicarle nelle propriendichiarazioni dei redditi.nSe proprietario dell’immobile sul cui tetto la società dintelecomunicazioni ha installato il ripetitore risultasse essere una società, lansomma ricevuta, in quanto derivante da obbligazioni assunte in relazione adnimmobili appartenenti all’impresa, concorrerà alla formazione del redditond’impresa e sarà soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. nnInsomma, nelle riunioni di condominio d’ora in poi sarà il caso dinvalutare, in caso di richiesta da parte di un gestore di telefonia mobile dinutilizzo del tetto per l’installazione di un ripetitore, non solo l’eventualenimpatto delle radiazioni sulla salute dei condomini, ma anche quello dellenimposte da pagare sulle loro tasche.
